REGISTRATO PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO IL 9/6/2005 N 8
Articoli letti  14885989
   RSS feed RSS
Vedi tutti gli articoli di Giacomo Nigro
stampa

 Anno III n° 1 GENNAIO 2007    -   IL MONDO - cronaca dei nostri tempi



Ma i sindaci non dovevano fare al massimo due mandati?
La legge sarebbe chiara e la volontà del legislatore pure, ma il TAR non la pensa così! Vediamo un caso emblematico
Di Giacomo Nigro


L'art.51, comma 2, del D.Lgs n.267/2000 prevede che "Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche". La dizione usata dal legislatore in riferimento alla rieleggibilità "alle medesime cariche" sembrerebbe escludere, fuori dall'ipotesi del successivo comma 3, ogni possibilità di ricoprire un terzo mandato consecutivo. Premesso, peraltro, che la ratio del divieto di immediata rieleggibilità dovrebbe risiedere nell'intento di evitare il consolidarsi di una posizione statica al vertice del governo locale.

In effetti tale lettura fu chiara in sede di discussione parlamentare sugli emendamenti proposti al riguardo, volti ad evitare la lunga permanenza al potere della medesima persona, per cui si pervenne alla formulazione recata dall'art. 2 della legge 81/1993, come poi recepita nel TUEL. Si ritiene pertanto che chi abbia ricoperto per due volte consecutive il mandato di sindaco presso un ente, non possa ricandidarsi per la terza volta.

Tutto sembrerebbe chiaro, ma seguiamo l’articolarsi di una sentenza del T.A.R. Piemonte sez. II, la n. 296/2005. La vicenda è molto semplice nella sua ricostruzione logico-giuridica, ma proprio per questo altrettanto eclatante nelle sue conseguenze.

Il sindaco di un Comune piemontese, concluso il suo secondo mandato si è ricandidato per la terza volta consecutiva. La commissione circondariale nulla ha eccepito poiché non rientra tra le sue competenze. Il candidato viene eletto a sindaco per la terza volta consecutiva.

Si è verificata, quindi, la fattispecie prevista e vietata dall’art. 51, comma 2, del D.lgs 267/2000 ed il Consiglio comunale, chiamato nella prima seduta a deliberare sulle eventuali condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, ha accertato che non sussistono tali condizioni nei confronti dei singoli consiglieri, mentre nei confronti del sindaco eletto accerta che sussiste la condizione di cui al secondo comma dell’art. 51 cit. Ritenendo, però, che «secondo l’inequivocabile tenore letterale della norma di cui all’art. 41 del TUEL, il Consiglio comunale non può censurare tale particolare causa (art. 51, comma 2) in quanto questa non rientra tra quelle previste al Capo II, Titolo III del TUEL.», convalida ugualmente anche l’elezione del sindaco.

Il Consiglio nella sua deliberazione rileva, altresì, che tale fattispecie, «pur nell’eventuale lacuna normativa, non rimediabile in via interpretativa», può essere censurata con lo strumento di tutela dell’ordinamento rappresentato dall’azione popolare di cui all’art. 70 del TUEL, azione che può essere promossa anche dal Prefetto.

Il Prefetto di Torino, non tenendo in nessun conto tali deduzioni del Consiglio comunale e ritenendo di essere in presenza di una condizione di ineleggibilità conoscibile da parte del consesso elettivo, lo diffida ulteriormente (la prima diffida venne fatta prima ancora della prima seduta di convalida degli eletti) a revocare detta deliberazione, stante la palese violazione dell’art. 41, secondo l’interpretazione prefettizia.

Il Consiglio comunale delibera di confermare la decisione e la Prefettura attiva il procedimento di scioglimento dell’organo. In data 25-8-2004 viene disposto lo scioglimento del Consiglio comunale con decreto del Presidente della Repubblica. Il Tar Piemonte, con due ricorsi poi riuniti, viene investito della decisione sull’annullamento di tale decreto, previa sospensiva, ed anche della questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 2, del TUEL.

Il Tribunale, esaminata la questione nella sua globalità e negata la sospensiva del decreto, quanto alla questione di legittimità costituzionale della disposizione citata, con la sentenza in esame, la considera assolutamente non rilevante e manifestamente infondata. In ordine, invece, alla prima questione, il Tribunale osserva che né il Prefetto nella sua relazione, né il decreto del Presidente della Repubblica, tengono conto delle deduzioni giuridiche del Consiglio comunale, considerazioni che non sono assolutamente controdedotte nei provvedimenti impugnati.

In particolare, sia il Ministero sia il decreto del Presidente della Repubblica hanno ritenuto che la causa di ineleggibilità prevista dall’art. 51, comma 2, fosse comunque censurabile da parte del Consiglio comunale, nonostante l’espressa preclusione di cui all’art. 41, 1° comma del TUEL e nonostante l’obbligo di adeguata motivazione del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale, imposto dall’art. 141 TUEL, proprio perché rimedio di assoluta straordinarietà.

Per questi motivi, e cioè per travisamento dei fatti e palese carenza di motivazione del provvedimento, il Tar accoglie il ricorso, ed annulla il decreto di scioglimento del Consiglio e il sindaco eletto per la terza volta rimane in carica fino a nuovo ordine.

Quest’incredibile lacuna legislativa, in un momento in cui molti sindaci chiedono l’abolizione del divieto del terzo mandato consecutivo, viene alla ribalta in modo evidente.

La questione è stata posta recentemente al ministro dell’Interno, Giuliano Amato, da una serie di interrogazioni di tutti i gruppi dell’Ulivo. Tutti gli interroganti hanno sottolineato due cose: intanto che non c’è solo la disposizione del decreto ma, per soprammercato, una nettissima sentenza di quest’anno della Corte di Cassazione che non solo ribadisce il divieto che “comporta la cessazione immediata dalla carica” ma contesta ad un consiglio comunale, che come altri diciannove aveva illegittimamente convalidato l’elezione del sindaco al terzo mandato, di non aver rilevato immediatamente “la causa di ineleggibilità originaria, applicando la decadenza ovvero non convalidando l’elezione”.

Il fatto è che, come ha spiegato Amato, ci si trova di fronte a casi di ineleggibilità ma non di incandidabilità. Significa che coloro i quali aspirano (illegittimamente) al terzo mandato si possono candidare salvo poi ad essere dichiarati in eleggibili in sede di convalida degli eletti.

Difficile dire che la risposta del ministro Amato abbia soddisfatto in toto gli interroganti. Vero è che il ministro ha sottolineato anzitutto un dato di fatto: “La questione del divieto di terzo mandato notoriamente esiste”. E che ha aggiunto come, nel corso di un suo incontro con la presidenza dell’Associazione nazionale dei comuni, l’Anci abbia “sottolineato l’urgenza di intervenire sulla materia ed ha affermato che, “se” proporrà l’eliminazione del terzo mandato, lo farà a prescindere dalla dimensione dei comuni” (e invece una serie di proposte parlamentari prevede la possibilità del terzo mandato solo nei comuni con meno di 15mila abitanti). Ed ha concluso, per questa parte, affermando che a suo avviso “il tema dovrà essere affrontato”. Speriamo, anche perché la certezza del diritto dovrebbe essere prioritaria in una nazione moderna e a vocazione europea come l’Italia.


Riferimenti:
Testo unico enti locali



Argomenti correlati:
 #critica,        #elezioni,        #legge,        #sindaco
Tutto il materiale pubblicato è coperto da ©CopyRight vietata riproduzione anche parziale

RSS feed RSS

Vedi tutti gli articoli di Giacomo Nigro
Condividi  
Twitter
stampa

Il sito utilizza cockies solo a fini statistici, non per profilazione. Parti terze potrebero usare cockeis di profilazione