REGISTRATO PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO IL 9/6/2005 N 8
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 Anno VI n° 2 FEBBRAIO 2010    -   FATTI & OPINIONI


Dal Resoconto stenografico della Seduta della Camera dei deputati n. 277 di mercoledì 3 febbraio 2010
Karl Zeller (Misto-Min.Ling.) - Dichiarazione di voto finale
Dibattito sulla legge "Modifica all'articolo 420-ter del codice di procedura penale in materia di impedimento a comparire"



Signor Presidente, i deputati del Südtiroler Volkspartei esprimeranno un voto di astensione sul provvedimento in esame. Non siamo contrari che siano affrontati i temi del giusto processo, della ragionevole durata del processo, delle garanzie delle parti e della semplificazione delle norme che regolano il processo. Esiste una domanda di giustizia nel Paese che è reale e diffusa e che dovrebbe essere la ragione di una riforma organica della giustizia che dia attuazione ai principi costituzionali.
Alle ragioni e alla natura della riforma della giustizia la Corte costituzionale ha richiamato costantemente il legislatore e la realtà attuale del processo rappresenta l'urgenza di intervenire in un sistema giudiziario in cui la regola imposta al cittadino sono i diritti sepolti dal processo negato.
Una cosa dobbiamo però sempre tenere presente: non può chiedersi un processo veloce senza mettere i magistrati materialmente nelle condizioni di poter raggiungere tale obiettivo, il che esclude certamente l'applicazione retroattiva del processo breve ai procedimenti in corso. Di misure che potenziassero l'organico dei tribunali e semplificassero le procedure, oggi molto farraginose finora abbiamo visto ben poco, anzi spesso abbiamo l'impressione che le priorità del Governo siano ben altre.
Noi sosteniamo incondizionatamente tutti i provvedimenti che, in prospettiva, diano effettive e maggiori garanzie. Siamo, invece, contrari all'adozione di provvedimenti ad personam, il cui obiettivo non sia di riformare, ma, incidendo sui processi in corso, di sottrarsi al processo. Un altro confronto sarebbe stato possibile e riteniamo indispensabile sia sui tempi del processo, sia sul legittimo impedimento, se il confronto in Parlamento fosse stato su norme di sistema e non contingenti nell'interesse di una determinata persona. La materia del legittimo impedimento può e deve essere disciplinata, purché siano riconosciuti al giudice quei margini di discrezionalità nella valutazione che segnano la differenza tra le norme che regolano il legittimo impedimento e le misure che altrimenti, se prive di questa discrezionalità, sarebbero tali da configurare un sistema di immunità priva di adeguati profili costituzionali.
Il nostro voto di astensione è un ulteriore atto di fiducia nell'opportunità di discutere riforme indispensabili della giustizia e riforme istituzionali e costituzionali relative al nostro sistema parlamentare, per un nuovo rapporto tra i poteri, al di fuori di quella contrapposizione pregiudiziale (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Minoranze linguistiche).



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