REGISTRATO PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO IL 9/6/2005 N 8
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 Anno VI n° 10 OTTOBRE 2010    -   FATTI & OPINIONI


Camera dei Deputati - Da XVI LEGISLATURA 372° SEDUTA PUBBLICA - Bozze non corrette in corso di seduta - Dichiarazione di voto finale
Pierluigi Mantini (UDC)
Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni nei confronti del deputato Casentino


Signor Presidente, il gruppo Unione di Centro ha valutato con molta attenzione e serietà il caso Cosentino, che è al nostro esame. Vi sono tre elementi che ci inducono a ritenere fondata l'autorizzazione all'utilizzo delle conversazioni intercettate, avanzata dal giudice per le indagini preliminari di Napoli, e insussistente il fumus persecutionis nei confronti del deputato Cosentino. Dunque, voteremo contro la proposta, avanzata a maggioranza dalla Giunta, per il diniego dell'autorizzazione.

La prima ragione è di stretto merito e deriva proprio dagli atti processuali: da essi si evince il sostanziale rispetto del sistema delineato dagli articoli 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, secondo cui, laddove il parlamentare sia stato bersaglio diretto dell'attività intercettiva sin dall'epoca del suo espletamento, la Camera di appartenenza debba essere coinvolta prima che l'attività di intercettazione sia intrapresa, con esiti di radicale inutilizzabilità, invece, delle intercettazioni nel caso contrario.

Nel caso in esame che riguarda, appunto, il deputato Cosentino, abbiamo avuto una pluralità di interlocutori intercettati: tre soggetti monitorati, ossia Valente Giuseppe, Orsi Sergio e Orsi Michele.

Tutto è stato documentato da decine di registrazioni che non coinvolgono l'onorevole Cosentino, il che dissipa anche il sospetto che questa captazione possa essere stata fatta per aggirare l'obbligo della preventiva autorizzazione, stabilita, appunto, dall'articolo 4 della legge.

Ci troviamo, insomma, in quel caso descritto dalla giurisprudenza costituzionale come un ingresso accidentale del parlamentare nell'arena dell'ascolto; di ciò c'è ampia conferma negli atti processuali, e siamo dunque sereni.

Il secondo punto riguarda il rispetto dell'articolo 268 del codice di procedura penale, comma 6, secondo cui il giudice disporre l'acquisizione delle conversazioni che non appaiano manifestamente irrilevanti. In questo caso la conferma che non siano manifestamente irrilevanti ci proviene dagli stessi difensori del deputato Cosentino che, in sede processuale, non hanno mai eccepito l'irrilevanza.

Vi sono poi numerosi altri riscontri che confermano la congruità e la rilevanza del mezzo istruttorio, soprattutto a partire dall'ampia illustrazione che il collaboratore di giustizia Gaetano Vassallo ha reso sulle profonde relazioni del Cosentino nel sostegno delle attività criminali del clan dei Casalesi.

Il secondo elemento di giudizio ci proviene dallo stesso deputato Cosentino, il quale ha dichiarato ieri, in queste ore, di rimettersi al giudizio dell'Aula, ritenendo poco significative le stesse intercettazioni. Dunque, per diretta ammissione dell'interessato siamo in presenza di una richiesta istruttoria che non configura alcuna grave lesione dei suoi diritti: non c'è una persecuzione politica da parte della magistratura, ma un ordinario processo. Questo fatto ci tranquillizza, onorevoli colleghi, e conforta la nostra valutazione.

Il terzo elemento che ci porta ad escludere il fumus persecutionis si deduce dal fatto che, in altre occasioni, lo stesso GIP di Napoli ha rigettato una nuova domanda di custodia cautelare, avanzata dalla procura, nei confronti dello stesso deputato Cosentino, con ciò confermando serenità di giudizio.

Tuttavia, l'argomento ancora più consistente è - a nostro avviso - costituito dal fatto che sul deputato Cosentino pende una domanda di custodia cautelare con serie e gravi motivazioni relative al suo organico sostegno all'attività del clan dei Casalesi, che sono state confermate da due giudici diversi e, in data 28 gennaio 2010, anche dalla suprema Corte di cassazione.

È possibile sostenere che tutti i gradi della magistratura siano complici di una persecuzione politica? È logico ritenere che, ove risulti processualmente fondata la grave misura della detenzione, debba negarsi la ben più modesta utilizzazione di un mezzo istruttorio? No, non è logico!

Auguriamo al deputato Cosentino di far ben valere le proprie ragioni in sede processuale, ma non vi è alcun motivo per impedire o limitare i mezzi di prova nel processo. Siamo da sempre per un uso sobrio e costituzionale delle garanzie parlamentari e non per l'abuso e le impunità.

Luigi Sturzo ha scritto molti anni fa - in un contesto diverso - che chi si sente «solutus a lege hominum» si ritiene anche «solutus a lege Dei»: è un ammonimento che resta di grande attualità.



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